STATUTO AGENTI TREVISO

lo statuto dell’associazione

CAPO I

COSTITUZIONE – PRINCIPI – SCOPI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio della provincia di Treviso, la cui denominazione viene riassunta nella sigla AGENTI TREVISO.

AGENTI TREVISO è un’organizzazione apartitica, autonoma ed indipendente; non ha alcun fine di lucro.

La sede legale viene stabilita in Treviso.

Articolo 2

SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli scopi di AGENTI TREVISO sono:
a) curare e tutelare gli interessi morali e materiali della Categoria rappresentata;
b) rappresentare gli Associati dinanzi alle competenti Istituzioni per ogni questione che sia di interesse per la Categoria;
c) promuovere e concorrere a tutte le iniziative tendenti a tutelare e rafforzare le istanze e il prestigio della Categoria;
d) rappresentare la Categoria nelle trattative con le organizzazioni delle ditte mandanti ai fini dell’applicazione degli Accordi Economici Collettivi e delle loro eventuali integrazioni, anche tramite la costituzione di camere arbitrali stabili;
e) rappresentare la Categoria in seno agli organismi di cui se ne preveda l’utilità (di Previdenza, di Assistenza, di regolamentazione dell’attività degli Associati, ecc.) ed avanti le competenti Autorità per ogni questione che la riguardi;
f) promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale e sindacale della Categoria, anche attraverso la costituzione di apposite strutture;
g) promuovere iniziative che tendano alla valorizzazione degli scambi commerciali e atte a sviluppare forme di cooperazione fra gli Associati;
h) affermare il ruolo sociale della Categoria rappresentata, promuovendo tutte le iniziative utili per il miglioramento della vita sociale, professionale, economica e culturale degli Associati;
i) costituire o partecipare a società di servizi o di qualsiasi altro tipo che siano ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, incluse apposite strutture per le prestazioni di servizi e/o di assistenza alla Categoria;
j) realizzare ed editare pubblicazioni e periodici che perseguano finalità di interesse per la Categoria;
k) prestare agli Associati assistenza e servizi in materia sindacale, contrattuale, previdenziale e legale: per tali attività il Consiglio Direttivo di AGENTI TREVISO può richiedere il versamento di contributi supplementari;
l) esercitare tutte le altre funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità;
m) attuare ogni altra attività ritenuta di interesse degli Associati e della Categoria;
n) compiere tutte le operazioni anche patrimoniali, mobiliari, finalizzate al conseguimento degli scopi suddetti.

CAPO II
DEI SOCI
Articolo 3
SOCI E ISCRIZIONE
Le norme che regolano la qualifica di socio e gli aspetti del rapporto associativo sono le seguenti:
a) Possono far parte di AGENTI TREVISO tutti gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, nonché tutti gli operatori del settore dell’intermediazione esistenti sul territorio nazionale, che esercitino, abbiano esercitato o abbiano manifestato la volontà di intraprendere l’attività di intermediazione (in seguito definiti Associati) che non aderiscano ad altri organismi sindacali di categoria.
b) Ogni richiedente, per essere ammesso a far parte di AGENTI TREVISO, deve presentare domanda di adesione su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo ove, oltre ai propri dati anagrafici, indicherà il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo ove intende eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni dell’associazione.
Non saranno opponibili all’associazione le eventuali variazioni di domicilio o di residenza dell’associato, a meno che l’associato non dimostri di aver tempestivamente comunicato all’associazione la variazione a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Non saranno parimenti opponibili all’associazione le modifiche alle condizioni generali nel caso in cui queste non siano specificatamente approvate per iscritto dal Consiglio Direttivo.
c) Le domande di adesione devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo che decide sulla loro accettazione con decisione inappellabile. Nei casi in cui non sia stato sottoscritto, manchi il modulo associativo, sia stato smarrito da entrambe le parti o non sia completo in ogni sua parte – il pagamento della prima quota associativa, equivale quale adesione all’associazione per fatti concludenti e accettazione delle condizioni generali del contratto associativo.
d) Ogni Associato di AGENTI TREVISO si impegna a corrispondere una quota associativa annuale, nella misura e nella forma approvata dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota associativa annuale deve avvenire anticipatamente entro il 31 gennaio dell’anno al quale si riferisce.
e) All’atto dell’iscrizione, l’Associato dichiara di conoscere e si impegna a rispettare lo Statuto ed il Regolamento di AGENTI TREVISO e di aderire, assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti; in particolare si impegna a versare i contributi associativi direttamente o per il tramite degli Istituti convenzionati anche ai sensi della Legge 5 giugno 1973 n° 311 e successive modificazioni unitamente, in quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. In ogni caso, le somme versate in eccesso a qualsiasi titolo dall’associato saranno considerate atti di liberalità, di esse non potrà mai essere chiesta la restituzione e i relativi importi dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità associative. Nel caso di cui sopra, l’Associato è consapevole che l’eventuale volontà di recesso deve essere comunicata nei termini di cui alla successiva lettera g) per iscritto ad AGENTI TREVISO che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmetterla tempestivamente alla competente sede territoriale dell’Ente Previdenziale convenzionato e che, fatti salvi gli obblighi statutari, la stessa produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell’anno successivo a quello di presentazione.
f) Gli Associati riconoscono in AGENTI TREVISO l’espressione della loro volontà di unione al fine di ottenere i maggiori risultati nella tutela degli interessi morali e materiali degli appartenenti alla Categoria.
g) L’iscrizione impegna l’Associato per due anni e, quindi, quello in corso al momento dell’iscrizione e l’anno successivo sino al 31 dicembre.
A partire dal secondo anno, qualora l’Associato intenda recedere dall’associazione, deve darne comunicazione, entro il 30 settembre, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o fax indirizzati ad AGENTI TREVISO.
Nel caso di disdetta pervenuta nel secondo anno di iscrizione o negli anni successivi, è in ogni caso dovuto il pagamento anche della quota per l’anno iniziato e durante il quale è stato comunicato il recesso.

In caso di disdetta inviata correttamente ed entro il termine indicato, nessuna quota associativa sarà richiesta per l’anno successivo a quello della comunicazione e gli anni a venire.
Dal secondo anno in poi, in mancanza di disdetta entro il 30 settembre, il rapporto associativo sarà automaticamente rinnovato di anno in anno. L’Associato, laddove intenda far valere nei confronti dell’associazione modifiche al proprio status personale (quali, a mero titolo esemplificativo, pensionamenti, cessazione attività, ecc..) deve darne tempestiva comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, allegando i relativi documenti giustificativi. Gli effetti conseguenti alle modifiche di status dell’associato varranno per l’anno successivo rispetto a quello di comunicazione.
h) Il Consiglio Direttivo può determinare l’esclusione dell’Associato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato, condannato all’interdizione dai pubblici uffici o che, in qualunque modo, possa recare danno morale o materiale ad AGENTI TREVISO. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare l’esclusione degli Associati morosi con il pagamento della quota annuale e di quegli Associati che, con atteggiamenti ostruzionistici o con altri comportamenti ostacolino l’attività dell’associazione, ne ledano l’immagine, oppure rallentino, gravino eccessivamente o impediscano all’associazione di erogare normalmente i servizi di consulenza o gli altri servizi prestati agli associati. L’Associato escluso può impugnare il provvedimento innanzi al Collegio dei Probiviri ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione.

Articolo 4
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di Associato si perde per:
a) decesso;
b) recesso, regolato dall’art. 3 lettera g) dello Statuto;
c) esclusione, regolata dall’art. 7 del Regolamento.

CAPO III
STRUTTURA ED ORGANI SOCIALI

Articolo 5
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi di AGENTI TREVISO:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 6
ASSEMBLEE
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Articolo 7
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria :
a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
b) eleggere il Presidente;
c) eleggere 6 (sei) Consiglieri che con il Presidente andranno a costituire il Consiglio Direttivo;
d) eleggere 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri, che nominano tra loro il proprio Presidente.
e) fissare gli indirizzi di massima dell’attività di AGENTI TREVISO;
f) adempiere a tutte le altre attribuzioni ad essa delegate dal presente Statuto, dalle leggi e regolamenti;
g) integrare gli Organi di nomina assembleare in caso si determinino vacanze tra un’Assemblea Elettiva e l’altra.
L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’esame e l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio consuntivo e preventivo.
L’Assemblea può essere altresì riunita in qualunque periodo dell’anno per iniziativa del Presidente, per delibera del Consiglio Direttivo nonché su richiesta scritta, con specificazione degli argomenti da trattare, di almeno un terzo degli Associati.
Ogni quattro anni l’Assemblea sarà detta Elettiva e provvederà alla nomina degli Organi Sociali elettivi previsti all’art. 5 lettera b) , c), d).

Articolo 8
COMPETENZE DELL’ASSEBMLEA STRAORDINARIA
Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria:
a) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto;
b) deliberare in ordine all’eventuale scioglimento o messa in liquidazione di AGENTI TREVISO, alla nomina dei liquidatori, e alla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 9
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E VOTAZIONE NELLE ASSEMBLEE
La convocazione dell’Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria deve essere fatta a mezzo avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere pubblicato sulla stampa o spedito agli Associati aventi diritto di voto a mezzo lettera o posta elettronica o affisso nei locali dell’Associazione o
pubblicato nel sito internet dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
L’Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente
la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
Gli Associati iscritti all’associazione da almeno 60 giorni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto nelle Assemblee. Resta inteso che il socio che ha presentato disdetta dall’associazione perderà il diritto di voto nelle Assemblee a far data dal ricevimento della disdetta da parte dell’Associazione.
L’Associato che non può intervenire all’Assemblea può essere rappresentato per delega da un Associato avente diritto di voto. Non è possibile essere portatori di più di una delega.
Le votazioni sono effettuate per alzata di mano.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate a maggioranza dei voti espressi. Le astensioni sono considerate voto negativo.
Le modalità di votazione saranno stabilite di volta in volta: quelle relative ad elezioni dovranno essere effettuate secondo le norme ai successivi art. 17 e 18.

Articolo 10
IL PRESIDENTE
Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale di AGENTI TREVISO;
b) ha la responsabilità delle politiche e dell’amministrazione di AGENTI TREVISO;
c) designa a suo esclusivo giudizio il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere del Sindacato, scegliendoli tra i 6 Consiglieri eletti;
d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali può invitare a parteciparvi, senza diritto di voto, sia Associati in veste di “uditori” , sia non Associati (in relazione agli argomenti da trattare), previa comunicazione ai Consiglieri;
e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
f) convoca le Assemblee;
g) assume e licenzia, sentito il Consiglio Direttivo, il personale dipendente;
h) adempie a tutte le funzioni ed obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di AGENTI TREVISO nell’ambito degli indirizzi e delle direttive espresse dall’Assemblea) prende provvedimenti d’urgenza sui quali riferirà al Consiglio Direttivo per la ratifica;
i) promuove ogni azione -anche giudiziale e anche nei confronti degli associati – a tutela del patrimonio dell’associazione ivi comprese le azioni a tutela del recupero delle quote associative non pagate;
j) per gli atti di straordinaria amministrazione i poteri di rappresentanza del Presidente sono subordinati a previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 11
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo:
a) E’ composto dal Presidente e da 6 (sei) Membri eletti dall’Assemblea Ordinaria Elettiva
b) attua gli scopi fissati dallo Statuto;
c) dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea
d) controlla gli atti della gestione, esamina il rendiconto economico e finanziario e il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria;
e) fissa le quote associative annuali ed i contributi supplementari di cui all’art. 2 lettera k);
f) può affidare ad uno o più professionisti esterni particolari incarichi;
g) nomina i rappresentanti di AGENTI TREVISO in seno ad Enti ed Organismi esterni;
h) adotta ogni provvedimento ritenuto utile alla funzionalità della Sede ed allo sviluppo dell’attività del Sindacato anche sul piano organizzativo;
i) esercita tutti gli altri poteri e prerogative conferitegli dal presente Statuto e dal Regolamento;
j) può decidere di riscuotere in tutto o in parte le quote associative direttamente o per il tramite degli Istituti convenzionati di cui al precedente art. 3;
k) delibera l’esclusione dell’Associato nei casi previsti dallo Statuto e negli ulteriori casi eventualmente previsti dal presente regolamento.

Articolo 12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
a) Si compone di 3 (tre) Membri eletti dall’Assemblea Ordinaria Elettiva;
b) esamina i ricorsi degli Associati avverso le decisioni di esclusione disposte dal Consiglio Direttivo che non dipendano da morosità;
c) arbitra controversie che dovessero sorgere sia tra Associati ed AGENTI TREVISO sia tra Associati fra di loro in ordine alla loro appartenenza ad AGENTI TREVISO.

Articolo 13
IL VICE PRESIDENTE
Il vice presidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne eserciterà le funzioni.

Articolo 14
IL SEGRETARIO
Il segretario compila e conserva i libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Articolo 15
IL TESORIERE
Il tesoriere:
a) Segue la gestione amministrativa, contabile e di cassa di AGENTI TREVISO;
b) Presenta al Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario e il bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 16
NORME RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI
Gli Organi e le Cariche Sociali dei quali il presente Statuto prevede l’elezione da parte dell’Assemblea Ordinaria Elettiva hanno durata quadriennale.
Nel caso di impossibilità o ritardo nella convocazione dell’assemblea gli organi esistenti restano in carica mantenendo gli stessi poteri e funzioni con l’obbligo, comunque, di provvedere al più presto alla nuova elezione.
I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri eletti in sostituzione di membri cessati anticipatamente, dureranno in carica fino alla naturale scadenza dei relativi Organi;
Gli eletti sono rieleggibili.
Non è consentita la contemporanea appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Le cariche elettive di cui al presente Statuto non danno diritto ad emolumenti; saranno rimborsate solo le spese sostenute per l’espletamento delle relative incombenze che non diano luogo a rimborso da altra fonte, fatta eccezione per casi specificatamente individuati dal
Consiglio Direttivo per elezioni ed incarichi che comportino un impegno ed una presenza continuativa.

Articolo 17
NORME ELETTORALI
Le norme per l’elezione del Presidente, dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono stabilite nell’art. 3 del Regolamento.

CAPO IV
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE
Articolo 18
IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio Sociale è formato dai beni mobili e immobili, dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni vengono in ogni modo in possesso di AGENTI TREVISO, dalle somme accantonate per qualunque scopo fino a quando esse non siano state erogate.
Non è consentito distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di patrimonio.

Articolo 19
DURATA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO SOCIALE
L’esercizio finanziario sociale coincide con l’anno solare.

Articolo 20
MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTO
Le modifiche al presente Statuto e al Regolamento possono essere proposte dal Presidente, dal
Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati. Esse dovranno essere approvate a maggioranza dall’Assemblea Straordinaria.

CAPO V
LIQUIDAZIONE
Articolo 21
LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento di AGENTI TREVISO o di messa in liquidazione, l’Assemblea Straordinaria nominerà un Liquidatore.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione potrà essere devoluto ad altre associazioni di categoria o a associazioni che svolgono attività di beneficienza.
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REGOLAMENTO
Articolo 1
Aspetti generali
Il presente Regolamento fa parte integrante dello Statuto di AGENTI TREVISO e ne definisce le norme di gestione.

Articolo 2
Svolgimento Assemblee
L’Assemblea è di norma presieduta dal Presidente di AGENTI TREVISO, assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. E’ peraltro facoltà dell’Assemblea nominare altro Presidente o altro Segretario, scegliendolo fra gli Associati presenti.
Qualora l’Assemblea sia Elettiva, il Presidente provvederà alla nomina della Commissione Elettorale, composta da tre membri i quali nominano al loro interno il Presidente della Commissione.
Tali nomine cesseranno una volta esauriti i compiti per i quali sono state effettuate e comunque con la chiusura dell’Assemblea stessa e la stesura dei relativi verbali.
La presentazione di Ordini del Giorno o Raccomandazioni da farsi in sede di Assemblea devono essere presentate preventivamente al momento della convocazione, al fine di un adeguato studio del loro contenuto. E’ fatta eccezione per gli argomenti che scaturiscono durante i lavori della riunione.
Tutti gli Ordini del Giorno e Raccomandazioni devono essere sintetici. La durata massima di ciascun intervento durante le Assemblee sarà stabilita in loco in relazione all’importanza dell’argomento o ad eventuali considerazioni di carattere contingente.

Articolo 3
Norme Elettorali
a) possono candidarsi alle cariche sociali tutti gli Associati in regola con il pagamento delle contribuzioni sociali per l’anno nel quale sono indette le elezioni e per i due anni precedenti;
b) gli Associati non possono candidarsi contemporaneamente a più cariche sociali;
c) il Presidente viene eletto, con voto segreto dell’Assemblea, tra i candidati alla Presidenza. Nel caso vi sia una sola candidatura l’elezione può avvenire per acclamazione
d) le elezioni dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri devono essere effettuate votando su liste aperte in ordine alfabetico con qualsiasi numero di candidati;
e) il deposito delle candidature presso la Presidenza di AGENTI TREVISO dovrà essere effettuato entro il termine che il Presidente stesso fisserà in accordo con il Consiglio Direttivo;
f) le votazioni predette devono essere effettuate a mezzo di scheda con modalità che garantiscano il segreto. Il voto sarà espresso segretamente;
g) i candidati votati non potranno superare il numero dei Membri previsti dallo Statuto;
h) ogni singolo Associato in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha facoltà di designare un delegato portatore del suo voto;
i) qualora venisse concordata una lista unica composta da un numero di candidati pari a quello degli eligendi il voto, qualora l’Assemblea lo deliberi, potrà avvenire per acclamazione) per tutte le elezioni, risulterà eletto chi avrà conseguito il maggior numero di voti;
k) qualora due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, per cui non possano essere eletti, si procederà a votazioni di ballottaggio tra gli stessi.

Articolo 4
Presidente
Può delegare ai Consiglieri particolari incarichi e costituire commissioni di studio.
Può nominare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procuratori speciali con poteri di rappresentare AGENTI TREVISO nei limiti determinati nella procura.
In presenza di assenza o impedimento del Presidente che permanesse per oltre 90 giorni e fosse accertata dal Consiglio Direttivo l’impossibilità della cessazione dell’impedimento entro ragionevole termine, il Presidente verrà dichiarato decaduto. Il Vice Presidente assumerà di diritto
la Presidenza fino alla prossima Assemblea Ordinaria, che diventerà Elettiva.
La decadenza del Presidente, conseguente all’accertata sua impossibilità di portare a termine il mandato, comporta la decadenza degli Organi Sociali contemporaneamente eletti e la loro permanenza in carica sino all’Assemblea Elettiva.

Articolo 5
Consiglio Direttivo
Si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a mezzo raccomandata a/r, e-mail o fax almeno 7 giorni prima della riunione con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno e la data e l’ora di
inizio della riunione. Detta procedura non è tassativa quando si tratti di prendere decisioni urgentissime: in tal caso la convocazione potrà essere fatta telefonicamente o a mezzo e-mail o fax.
Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
In caso di anticipata cessazione della carica, da qualsivoglia motivo determinata, di un Consigliere, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione attingendolo dal primo dei non eletti o, in mancanza di questi ultimi, con elezioni nel corso della più prossima riunione dell’Assemblea Ordinaria. Il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Collegio dei Probiviri
In caso di anticipata cessazione della carica, da qualsivoglia motivo determinata, di un Probiviro, il Collegio stesso provvede alla sua sostituzione attingendolo dal primo dei non eletti o, in mancanza di questi ultimi, con elezioni nel corso della più prossima riunione dell’Assemblea Ordinaria. Il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio dei Probiviri.
Gli Associati si impegnano a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie che insorgessero tra di loro e che non trovassero altra possibile soluzione.
I dirigenti, i consulenti ed il personale dipendente di AGENTI TREVISO sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

Articolo 7
Associati e Quote Sociali
All’atto dell’iscrizione l’Associato è tenuto a fornire obbligatoriamente i dati personali richiesti nel modulo di adesione. In ottemperanza al disposto del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, i dati
raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza e saranno utilizzati per
le finalità previste dal presente Statuto. Potranno inoltre essere trasmessi all’Organizzazione Nazionale a cui la presente Associazione aderisce.
La cancellazione dei dati trattati, a seguito di dimissioni o esclusione non avverrà in modo automatico ma esclusivamente a seguito di apposita richiesta scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata ad AGENTI TREVISO.
Il Consiglio Direttivo definisce le diverse categorie di Associati e ne fissa le relative quote associative annuali. Le variazioni di queste ultime decorrono dall’anno successivo a quello in cui vengono deliberate.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e pronunciata nei confronti degli Associati dichiarati falliti, interdetti, inabilitati, condannati all’interdizione dai pubblici uffici o che, in qualunque modo, possano recare danno morale o materiale ad AGENTI TREVISO.
Il Consiglio Direttivo può altresì pronunciare l’esclusione degli Associati in grave ritardo con il pagamento della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo comunica all’Associato il provvedimento di esclusione e la relativa motivazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Consiglio Direttivo comunica all’Associato il provvedimento di esclusione e la relativa motivazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La decisione del Consiglio Direttivo, che non dipenda da morosità dell’Associato, può essere appellata innanzi al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dal provvedimento di esclusione, mediante ricorso contenente indicazione delle ragioni dell’opposizione. Il Consiglio Direttivo può replicare per iscritto e chiedere che le parti siano sentite. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia con decisione inappellabile.
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