AGENTI E NUOVO DECRETO

Fase 2

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Il DPCM del 26 aprile ha fissato le disposizioni per la c.d.”fase due” che avrà avvio il prossimo 4 maggio. 

Gli Agenti con codice Ateco 46, con preponente e cliente legittimamente operativi, sono autorizzati a riprendere l’attività ma solo per comprovate esigenze lavorative, anche spostandosi oltre i limiti regionali (attendiamo i nuovi modelli di autocertificazione). 

Non ci pare essere una generale e generica ammissione di libertà per gli Agenti che, appunto, potranno operare solo quando ricorrano congiuntamente le strette condizioni indicate:

–      Ateco 46

–      Ateco cliente e preponente legittimate ad operare

–      comprovate esigenze lavorative.

Abbiamo provveduto a richiedere agli organi competenti maggiori approfondimenti al fine di sciogliere i dubbi che riguardano l’applicazione di questo decreto alla categoria degli agenti, tanto vasta quanto eterogenea.

Questa fase è davvero delicata, forse ancor più della precedente poiché verrà chiesto a tutti gli agenti di commercio di farsi parte attiva nella tutela della salute privata e pubblica, di metterla al primo posto nello scontro quotidiano con le modalità di svolgimento dell’attività di ciascuno.

 Ricordiamo che tutti gli agenti, nello svolgimento della propria attività dovranno per decreto rispettare le misure igienico-sanitarie indicate nell’ALLEGATO 4

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Allegato 4 
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

 

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Ciascun agente dovrà poi tener conto anche del successivo ALLEGATO 6 – punto 2 e punto 3.

 

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Allegato 6 

2 – MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno  individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni  spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili  all’individuazione di eventuali contatti stretti.
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.

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In mancanza di disposizioni specifiche nel decreto che riguardino gli agenti di commercio ci sentiamo di consigliare a coloro che dovranno uscire per svolgere la propria attività di prepararsi una cartellina contenente:

–      visura camera con evidenziato il proprio codice Ateco

–      Allegato 3 del decreto

–      Contratto di agenzia in forza del quale si sta uscendo per operare. Meglio se unito ad una breve dichiarazione della preponente che attesti che il rapporto è in essere

–      Codice Ateco del preponente per cui si esce ad operare (autorizzato)

–      Codice Ateco del cliente che ci si appresta a visitare (autorizzato)

–      Conferma scritta (mail) dell’appuntamento con il cliente

 

 

Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie cui l’agente è sottoposto nell’esecuzione della propria attività consigliamo di prepararsi un KIT igienico contenente:

 

– guanti monouso (da gettare all’uscita di ciascuna visita)

– mascherine e/o ulteriori dispositivi di protezione

– gel igienizzante e/o guanti monouso da fornire al cliente che intenda visionare il materiale fornito dall’agente ( campionari, campioni…).

Il consiglio, già valido per tutti sin d’ora, è di contattare i propri clienti per conoscere se gli stessi si siano dati regole specifiche ulteriori per il ricevimento dei rappresentanti.

Si tratta di una realtà nuova che non  ha uno storico, che non ha un manuale d’uso, che determina di certo un nuovo modo di svolgere la la propria attività.

Crediamo che condividerla e costruirla insieme ai clienti possa solo contribuire a dare maggior tranquillità e a dimostrare la professionalità di ciascuno di voi nell’affrontare questa nuova sfida.

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