NORMATIVE
Le normative più importanti che regolamentano la professione degli agenti di commercio
Le leggi e le normative che regolano il rapporto di agenzia
CODICE CIVILE- art. 1742-1753
Il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 1742-1753 del Codice Civile, modificato dal Decreto legislativo 15/2/99 n.65 che adegua la normativa dell'attività degli agenti di commercio alla direttiva CEE 86/653.
AEC DEL SETTORE COMMERCIO
Accordo Economico Collettivo del 16 febbraio 2009 che disciplina il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del SETTORE COMMERCIO
AEC DEL SETTORE COMMERCIO
L’Accordo Economico Collettivo, aggiornato in data 4 giugno 2025, regola i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nell’ambito del settore commercio.
AEC DEL SETTORE INDUSTRIA
Accordo Economico Collettivo che disciplina i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori INDUSTRIALI e della COOPERAZIONE
AEC DEL SETTORE ARTIGIANATO
Accordo Economico Collettivo che disciplina i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore dell'ARTIGIANATO
AEC DEL SETTORE CONFAPI
Accordo Economico Collettivo che disciplina i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore della PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
AEC DEL SETTORE CONSORZI AGRARI
Accordo Economico Collettivo che disciplina i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore dei CONSORZI AGRARI
Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio
(Mancata Iscrizione Albo Agenti di Commercio e suoi effetti)
Inoltre la Legge 204/1985 prevedeva che il contratto di agenzia poteva essere valido solo se l’agente fosse in possesso dell’iscrizione a Ruolo presso la Camera di Commercio, altrimenti si incorreva nella nullità del contratto.
Successivamente la Comunità Europea in data 18/12/86 ha emanato una direttiva comunitaria n. 86/653/CEE che stabiliva la validità del contratto di agenzia nonostante l’agente non fosse iscritto a Ruolo presso la Camera di Commercio.
La controversia è stata risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 4817 del 18/05/99.
E' valido ed efficace a tutti gli effetti, anche fiscali, il contratto di agenzia concluso con un agente non iscritto al Ruolo tenuto dalle Camere di Commercio.)
Inoltre la Legge 204/1985 prevedeva che il contratto di agenzia poteva essere valido solo se l’agente fosse in possesso dell’iscrizione a Ruolo presso la Camera di Commercio, altrimenti si incorreva nella nullità del contratto.
Successivamente la Comunità Europea in data 18/12/86 ha emanato una direttiva comunitaria n. 86/653/CEE che stabiliva la validità del contratto di agenzia nonostante l’agente non fosse iscritto a Ruolo presso la Camera di Commercio.
La controversia è stata risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 4817 del 18/05/99.
E' valido ed efficace a tutti gli effetti, anche fiscali, il contratto di agenzia concluso con un agente non iscritto al Ruolo tenuto dalle Camere di Commercio.)