Un caso concreto emerso durante la verifica di un mandato ci offre lo spunto per richiamare l’attenzione su poche parole che, soprattutto oggi, possono avere un peso importante nel futuro del rapporto di agenzia.
Quando un agente riceve un nuovo contratto o una proposta di sostituzione di un mandato esistente, l’attenzione si concentra spesso sugli aspetti più immediati: provvigioni, zona, clientela, esclusiva, durata.
Ma nella verifica di un contratto ci sono anche clausole apparentemente più “tecniche” che meritano altrettanta attenzione.
È quanto emerso recentemente durante la visura di un mandato sottoposto ai nostri consulenti da un iscritto.
Il caso concreto
La verifica riguardava un nuovo testo contrattuale destinato a disciplinare un rapporto di agenzia già esistente da molti anni.
Dall’analisi sono emersi diversi punti sui quali abbiamo ritenuto opportuno chiedere chiarimenti o modifiche: dalla corretta individuazione della clientela già seguita dall’agente, alla disciplina delle indennità di fine rapporto, fino alla necessità di salvaguardare espressamente la continuità con il precedente contratto.
Ma un ulteriore elemento ha attirato la nostra attenzione: il modo in cui veniva richiamato l’Accordo Economico Collettivo applicabile al rapporto.
Il contratto faceva infatti riferimento all’AEC Industria attualmente vigente, cioè quello del 2014, senza estendere espressamente tale richiamo alle sue future modifiche.
Ed è proprio questo il punto sul quale vogliamo soffermarci.
“E successive modifiche”: perché oggi queste parole sono particolarmente importanti
Quando in un contratto viene richiamato uno specifico Accordo Economico Collettivo, è importante verificare attentamente come è formulato il rinvio.
Nel caso esaminato abbiamo suggerito di integrare il riferimento all’AEC con una formulazione che comprendesse anche le “successive modifiche e integrazioni”.
Non si tratta di una precisazione puramente formale.
Un contratto di agenzia può durare molti anni, mentre gli Accordi Economici Collettivi vengono periodicamente rinnovati e possono introdurre nuove disposizioni e condizioni di maggior tutela per gli agenti.
Richiamare nel mandato esclusivamente un determinato AEC, senza considerare le sue successive evoluzioni, può quindi creare in futuro problemi interpretativi sull’applicabilità delle nuove disposizioni.
La questione assume oggi una rilevanza particolare perchè diversi Accordi Economici Collettivi del settore agenzia sono infatti interessati da percorsi di rinnovo, tra cui Industria, Confapi e Artigianato.
Questo significa che un agente che sottoscrive oggi un nuovo mandato potrebbe trovarsi, in un futuro anche prossimo, di fronte a un nuovo Accordo Economico Collettivo contenente disposizioni aggiornate o migliorative.
Per questo motivo, se oggi si sottoscrive un contratto destinato potenzialmente a durare molti anni, è opportuno prestare particolare attenzione a non cristallizzare il richiamo contrattuale alla sola versione dell’AEC attualmente vigente.
Una formulazione che tenga conto anche delle successive modifiche dell’accordo può contribuire a evitare che il contratto rimanga ancorato a una disciplina destinata a essere superata.
Prima di firmare un mandato, fallo verificare
Il caso del nostro iscritto dimostra ancora una volta quanto sia importante effettuare la verifica prima della firma.
Dopo la sottoscrizione, chiedere la modifica di una clausola può diventare molto più difficile. Prima della firma, invece, è possibile evidenziare le criticità, chiedere chiarimenti e proporre formulazioni maggiormente tutelanti.
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Dott.ssa Amadio Rosaria