Maternità e attività di agenzia: quali tutele sono previste? 

Donna agente di commercio in gravidanza al lavoro nel proprio ufficio.

Conciliare la professione di agente di commercio con la maternità non è sempre semplice. A differenza del lavoro subordinato, l’attività di agenzia è caratterizzata da una forte autonomia e il reddito dipende prevalentemente dall’attività svolta e dalle provvigioni maturate.

Gli Accordi Economici Collettivi, Enasarco e INPS prevedono però alcune importanti forme di tutela in caso di gravidanza, maternità, adozione e affidamento.

Le tutele previste dagli AEC

Gli Accordi Economici Collettivi riconoscono all’agente donna la possibilità di chiedere la sospensione del rapporto di agenzia in caso di gravidanza e puerperio.

La sospensione può durare fino a 12 mesi, all’interno dei quali deve ricadere la data del parto. Durante questo periodo la mandante non può risolvere il rapporto.

La tutela è prevista anche in caso di adozione o affidamento e, in caso di interruzione della gravidanza, la sospensione può essere richiesta per un massimo di 5 mesi.

Durante la sospensione la mandante può gestire direttamente la zona o affidarla temporaneamente a un altro agente. Restano dovute all’agente le provvigioni sugli affari promossi prima della sospensione.

La novità dell’AEC Commercio 2025: la tutela per il padre

Il nuovo AEC Commercio 2025 ha introdotto una specifica tutela anche per l’agente padre.

In occasione della nascita, dell’adozione o dell’affidamento di un figlio, l’agente padre può chiedere di astenersi dallo svolgimento dell’attività per un periodo massimo di 20 giorni, da utilizzare nei cinque mesi successivi all’evento.

Durante questo periodo la mandante non può recedere dal contratto.

Si tratta di una tutela distinta da quella prevista per l’agente donna in caso di gravidanza e puerperio e rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore condivisione delle esigenze familiari anche nell’ambito del rapporto di agenzia.

 

I contributi Enasarco

Alle tutele contrattuali si aggiungono le prestazioni assistenziali della Fondazione Enasarco.

Per il 2026 sono previsti:

  • Contributo per maternità: 2.700 euro;
  • Contributo per nascita o adozione: 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato.

I contributi devono essere richiesti nel rispetto dei requisiti, delle modalità e delle scadenze previste dal Programma Welfare Enasarco.

L’indennità di maternità INPS

Anche l’INPS prevede un’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, comprese le agenti di commercio iscritte alla Gestione Commercianti in presenza dei requisiti previsti.

La tutela ordinaria copre complessivamente cinque mesi: i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi.

Un aspetto particolarmente importante per un’agente di commercio è che la corresponsione dell’indennità non comporta l’obbligo di sospendere l’attività lavorativa.

L’indennità è calcolata sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente per la categoria.

Sono inoltre previste specifiche tutele in caso di adozione o affidamento e di interruzione della gravidanza.

Conoscere le tutele per poterle utilizzare

AEC, Enasarco e INPS prevedono quindi tutele diverse che possono affiancarsi durante la maternità.

Conoscerle e verificare per tempo i requisiti è importante per non rinunciare a diritti e prestazioni che possono rappresentare un concreto sostegno durante questo periodo.

 

 

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Valentina Campisi

Referente Enasarco UILTuCS Agenti

 

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