Contratti di agenzia a tempo determinato e preavviso

Nella pratica quotidiana di assistenza e consulenza sui contratti di agenzia, emerge con preoccupante frequenza un errore tanto diffuso quanto pericoloso: l’inserimento, all’interno di contratti a tempo determinato, di clausole che richiamano i termini di preavviso per la disdetta.

Una prassi ormai comune e giuridicamente errata, priva di qualsiasi fondamento normativo. Non solo: si tratta di una previsione incompatibile con la disciplina vigente, che distingue chiaramente tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato.

Il contratto a tempo determinato si conclude alla data prevista e l’inserimento di una clausola di questo tipo genera un’evidente contraddizione contrattuale.

Ma il problema non è solo teorico. Le conseguenze pratiche possono essere molto pesanti.

Sempre più spesso, infatti, alla cessazione del rapporto, queste clausole danno origine a contestazioni con richieste economiche anche rilevanti. Si tratta di situazioni evitabili, ma solo se il contratto viene correttamente impostato fin dall’inizio.

In questo ambito è fondamentale ricordare che la corretta analisi di un contratto di agenzia non può fondarsi su creazioni fantasiose, come accade appunto di frequente su questo tema, né limitarsi ai soli articoli del codice civile. È altrettanto indispensabile conoscere ed applicare correttamente le disposizioni contenute nei diversi Accordi Economici Collettivi (AEC), che disciplinano in modo specifico il rapporto di agenzia e che spesso vengono richiamati – talvolta in modo improprio – all’interno dei contratti. Una conoscenza parziale o superficiale di queste fonti aumenta il rischio di errori e interpretazioni distorte.

È importante sottolineare un aspetto fondamentale: i contratti che mi vengono sottoposti a verifica prima della firma non contengono questo errore. E questo per un motivo molto semplice: una volta individuata la criticità, la clausola viene immediatamente contestata e rimossa.

Da qui un messaggio chiaro e diretto: non firmare mai un contratto senza averlo prima fatto visionare. Un controllo preventivo può evitare conseguenze economiche anche molto rilevanti.

Un’ulteriore raccomandazione riguarda i contratti a tempo determinato contenenti queste clausole: non procedere mai alla disdetta senza aver prima approfondito la propria posizione. In nessun caso.

Ogni situazione deve essere valutata con attenzione, perché un comportamento apparentemente corretto – come inviare una disdetta – potrebbe, in presenza di clausole contrattuali ambigue o scorrette, essere utilizzato per la richiesta di somme importanti di denaro.

La corretta gestione del contratto di agenzia, fin dalla fase della sottoscrizione, è il primo vero strumento di tutela. Ed è anche ciò che distingue un approccio consapevole da uno che espone a rischi inutili.

In un contesto sempre più complesso, la conoscenza e la prevenzione restano le armi più efficaci.

 

 

Dott.ssa Barbara Zanussi

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