Con l’arrivo dell’estate, molti agenti di commercio si chiedono se esistano regole particolari da seguire per programmare le proprie ferie. A differenza dei lavoratori dipendenti, infatti, l’agente di commercio svolge un’attività autonoma e il suo rapporto con la mandante è disciplinato dal contratto di agenzia e dalle norme del Codice Civile.
L’agente di commercio ha diritto alle ferie?
La risposta è diversa rispetto a quella prevista per i lavoratori subordinati.
L’agente di commercio non beneficia di un diritto alle ferie retribuite.
Questo significa che se da un lato può decidere autonomamente quando sospendere la propria attività, dall’altro il periodo di inattività non dà diritto ad alcuna retribuzione o indennità specifica.
La libertà di organizzare il proprio lavoro rappresenta una delle caratteristiche fondamentali del rapporto di agenzia e comporta anche la possibilità di scegliere quando concedersi un periodo di riposo.
È possibile assentarsi liberamente?
In linea generale sì, ma l’autonomia dell’agente deve sempre conciliarsi con gli obblighi derivanti dal contratto.
L’agente, così come la mandante, sono tenuti ad agire secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto. Così se da un lato non esistono pronunce che impongano all’agente di commercio di chiedere l’autorizzazione per le ferie o che disciplinino specificamente le assenze estive, dall’altro però la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha però più volte ribadito il principio fondamentale per cui il contratto di agenzia deve essere eseguito nel rispetto dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175, 1375 e 1749 del Codice Civile.
Per questo motivo è consigliabile informare preventivamente l’azienda, così da consentire un’adeguata organizzazione dell’attività commerciale.
Una comunicazione tempestiva permette di gestire eventuali urgenze, richieste dei clienti o attività programmate senza compromettere il rapporto di collaborazione.
Cosa prevede il contratto di agenzia?
Prima di programmare le ferie è sempre opportuno verificare il contenuto del proprio contratto.
Alcuni contratti possono prevedere l’obbligo di comunicare i periodi di assenza con un determinato preavviso oppure stabilire modalità organizzative per garantire la continuità del servizio alla clientela.
Anche gli Accordi Economici Collettivi (AEC), pur disciplinando numerosi aspetti del rapporto di agenzia, non riconoscono un diritto alle ferie retribuite analogo a quello previsto per i dipendenti.
Gli obblighi verso la clientela
L’agente, soprattutto quando opera in esclusiva su una determinata zona, dovrebbe organizzare la propria assenza evitando, per quanto possibile, disservizi ai clienti.
Una buona pianificazione consente di:
- completare le trattative più importanti prima della partenza;
- informare la mandante delle pratiche in corso;
- gestire eventuali richieste urgenti attraverso accordi organizzativi con l’azienda.
Quando possono sorgere problemi?
L’assenza diventa problematica quando viene gestita in modo tale da compromettere l’attività commerciale o da determinare un inadempimento degli obblighi contrattuali.
Ad esempio, un periodo di inattività particolarmente lungo, non comunicato e tale da arrecare un pregiudizio alla mandante, potrebbe essere valutato come una violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede.
Ogni situazione, tuttavia, deve essere esaminata caso per caso, tenendo conto del contenuto del contratto e delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
In conclusione
L’agente di commercio gode di un’ampia autonomia nell’organizzazione della propria attività e, di conseguenza, può scegliere quando programmare le proprie ferie estive. Questa libertà, però, deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi contrattuali e dei principi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di agenzia.
Prima di partire è quindi consigliabile verificare le clausole del contratto, comunicare per tempo l’eventuale periodo di assenza e organizzare adeguatamente la gestione della clientela. Una corretta pianificazione consente di conciliare il diritto al riposo con la tutela degli interessi della mandante e di preservare un rapporto professionale sereno e duraturo.
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Dott.ssa Zanussi Barbara