Attenzione a quelle comunicazioni del Preponente che, sulla base di ciò che ci sottopongono gli agenti soprattutto nelle ultime settimane, iniziano a proliferare del tipo:

 

“Gentile Agente, poiché il cliente Bianchi non ha pagato l’ordine di cui alla fattura XXX, abbiamo affidato il recupero del credito scaduto ad una società terza e non le spetteranno le provvigioni  in seguito all’eventuale recupero del credito”.

 

Ancorchè infatti l’importo della fattura emessa al cliente venga recuperato tramite società di recupero crediti, o comunque tramite terzi (avvocati, studi legali), la provvigione non si tocca e la Preponente ha l’obbligo inderogabile di corrispondere all’Agente, sul credito recuperato, il compenso per l’attività da lui svolta.

 

Attenzione non solo al mancato pagamento delle provvigioni, ma anche che alle richieste di addebito all’Agente delle spese che la Preponente avesse sostenuto per il recupero del credito! Innanzi a simili pretese comprendiamo insieme, da una analisi anche di quanto indicato eventualmente nel contratto, se siano o meno legittime.

Ricordiamoci sempre, nelle “anomalie” relative alle provvigioni, che la legge stabilisce la prescrizione di 5 anni che, a leggerla, sembra un tempo infinito ma nella realtà dei rapporti in corso (un bel mix di pazienza-promesse-discussioni-richieste-risposte) si trasforma invece in un batter d’ali !

 

Dott.ssa Barbara Zanussi