Covid-19 e riduzione del fatturato

Riduzione del fatturato e mancato raggiungimento del minimo di fatturato

La riduzione del fatturato, laddove sia una conseguenza della pandemia Covid-19, non può essere utilizzata come giusta causa di recesso da parte del preponente !

Lo confermano due importanti pronunce:

  • una resa dal  Tribunale di Firenze (trib. Firenze, Sez. Lav., 29 luglio 2021, n. 575)
  • una resa dalla Corte d’Appello di Milano (App. Milano, Sez. Lav., 7 febbraio 2022, n. 1622)

 

Le severe limitazioni agli spostamenti  imposte al fine di ridurre il contagio epidemiologico a partire dal 23 febbraio 2020 e fino alla fine del maggio 2020 non hanno oggettivamente permesso all’agente di adempiere all’obbligazione di promozione delle vendite tramite il contatto personale, rendendo impossibili o quantomeno molto difficili le visite alla clientela.

Se in più si considera l’importante crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 che ha interessato nel 2020 tutti i settori dell’economia vien da sé che il mancato raggiungimento del minimo di fatturato (anche qualora sia prevista una clausola risolutiva espressa) o la riduzione del fatturato della zona non si possano imputare  all’agente e non possano integrare una giusta causa di recesso da parte del preponente!

 

 

 

 

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