Guida per l’estate

COSA FARE NEL CASO IN CUI DOVESTE RICEVERE UNA DI QUESTE COMUNICAZIONI DURANTE L’ESTATE!

DISDETTA DI RAPPORTO

Se vi dovesse pervenire lettera di disdetta da una delle mandanti con cui lavorate, ricordatevi che potrebbe trattarsi di:

Disdetta con preavviso:

c’è un termine di tempo (definito in base al contratto individuale e alle disposizioni di legge) prima che il rapporto di agenzia cessi effettivamente.

Durante questo lasso di tempo diritti e doveri delle parti rimangono inalterati. L’agente ha la possibilità, se lo vuole, di rinunciare a tutto o a parte del preavviso mediante una comunicazione scritta da fare alla mandante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del rapporto.

 

 

Disdetta immediata:

il rapporto finisce nel momento in cui l’agente riceve la comunicazione da parte dell’azienda.

Se la disdetta non è motivata da giusta causa, l’agente avrà diritto ad una indennità di mancato preavviso, oltre che ovviamente alle indennità di cessazione del rapporto. Abbiamo tutto il tempo di valutare assieme l’entità di queste indennità e di sollecitarle, qualora la mandante tardi a quantificarle.

 

VARIAZIONI CONTRATTUALI

Qualora la mandante dovesse sottoporvi una variazione contrattuale (di prodotto, provvigione, zona) UNILATERALE (ovvero dove non sia richiesta una firma da parte vostra, cosa che vi sconsigliamo in ogni caso di fare senza una valutazione preventiva da parte di un consulente contrattuale), vi ricordiamo che secondo gli Accordi Economici Collettivi :

– se la variazione contrattuale è inferiore al 5%, diventa operativa da subito. L’azienda ha solo il dovere di comunicarla per iscritto;

– se la variazione contrattuale supera il 5% del valore delle provvigioni di vostra competenza dell’anno precedente, allora scattano delle tutele superiori, in termini di preavviso sull’applicazione della variazione e della vostra possibilità di non accettare la variazione (entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione!) e far così scattare il preavviso di cessazione del rapporto su iniziativa della mandante.

Il consiglio in questo caso è di quantificare tempestivamente l’entità della variazione contrattuale e mettervi in contatto con il vostro consulente contrattuale per valutare il caso specifico.

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