L’indennità di mancato preavviso è soggetta a Enasarco?

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Su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente (provvigioni, rimborsi, premi, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, si applica il contributo previdenziale Enasarco.
Così stabilisce il Regolamento Enasarco e, ancor più specificamente, il sito della Fondazione nel precisare come si calcolano in contributi.

Per quanto riguarda invece la tassazione, stante la natura di indennità, non si applica l’IVA ( art.2, comma a lett.A) DRP 633/1972).

Quanto invece alla ritenuta d’acconto va operato un distinguo.
Se l’agente opera in forma individuale o di società di persone, l’indennità di mancato preavviso va assoggettata a tassazione separata pertanto andrà applicata una ritenuta d’acconto del 20%.
Qualora invece l’agente operi in forma di società di capitali, costituendo l’indennità di mancato preavviso reddito d’impresa, non sarà soggetto ad alcuna ritenuta.

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