Una delle domande più frequenti tra gli agenti di commercio è: quando devono essere pagate le provvigioni?
In questa pagina spieghiamo entro quali termini vanno corrisposte, cosa prevede l’AEC, cosa succede in caso di ritardo e quali tutele ha l’agente.
Quando maturano le provvigioni
Le provvigioni maturano nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto) la sua prestazione, ovvero ha spedito la merce.
Se l’agente è pagato sul buon fine dell’affare invece la provvigione gli spetta quando il cliente paga la merce.
Liquidazione delle provvigioni
La liquidazione delle provvigioni deve avvenire, salvo i casi di accordi diversi più brevi, al termine di ogni trimestre.
La preponente, per legge, deve consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.
La liquidazione delle provvigioni deve avvenire:
– 1° trimestre entro il 30 aprile;
– 2° trimestre entro il 31 luglio;
– 3° trimestre entro il 31 ottobre;
– 4° trimestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Qualora l’agente non sollevi contestazioni entro trenta giorni dal ricevimento dell’estratto conto, questo si intenderà definitivamente approvato.
In caso di contestazione, le eventuali ulteriori somme dovranno essere versate non oltre trenta giorni dalla definizione della controversia.
Ricordiamoci che la preponente che ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni, è tenuta a versare all’ agente, per ogni giorno di ritardo, gli interessi in misura pari al tasso ufficiale.
Cosa succede se le provvigioni non vengono pagate
Il mancato o ritardato pagamento delle provvigioni costituisce un inadempimento contrattuale. Quando è rilevante sia per l’importo sia perchè si protrae nel tempo, l’agente può:
contestare formalmente il comportamento del mandante
- richiedere il pagamento delle somme dovute
valutare ulteriori tutele previste dalla normativa e dal contratto
Fondamentale a questo fine, avere copia del contratto, le conferme d’ordine e gli estratti contro che provano la sussistenza del proprio credito