RISOLUZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON RINNOVO ANNUALE

 

INDENNITA’, PROVVIGIONI E LUCRO CESSANTE

 

Il giudice riconosce tutto all’agente

 

Grande sentenza ottenuta dall’Avv Federico Robazza a favore di un Agente Associato ad Agenti Treviso. Il Giudice ha riconosciuto tutte le spettanze: provvigioni, indennità e addirittura il danno per il lucro cessante collegato al mancato preavviso concesso all’agente nel contratto a tempo determinato.

 

Vediamo la sentenza nel dettaglio:

 

Un agente era legato alla propria mandante da un contratto a tempo determinato con rinnovo annuale salvo disdetta da inviare alla controparte con un anticipo di due mesi.

 

L’agente, operante nel settore dell’abbigliamento, procedeva alle stagionali campagne di promozione e attendeva circa un anno perché i negozi di abbigliamento ricevessero la merce, pagassero il dovuto e sorgesse il suo diritto al pagamento delle provvigioni.

 

Nel settore dell’abbigliamento, la maturazione delle provvigioni è infatti di molto posticipata rispetto al momento di svolgimento dell’attività di vendita, in quanto l’agente promuove il campionario quasi un anno prima della messa in commercio  dei capi di abbigliamento.

 

Inaspettatamente e senza alcun preavviso, la mandante inviava all’agente la risoluzione del  rapporto, sostenendo di aver ceduto ad altra società il marchio oggetto del contratto.

La mandante, inoltre, si rifiutava di pagare le provvigioni di due stagioni in quanto, a suo dire, non avrebbe incassato i corrispettivi delle vendite ma essi sarebbero stati incassati dalla nuova società licenziataria del marchio.

 

L’agente agiva quindi in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni, delle indennità di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso in quanto il contratto era stato risolto mesi prima della naturale scadenza.

Con sentenza del 17 maggio 2017, il Giudice accoglieva tutte le domande proposte dall’agente.

Vediamo nello specifico cosa, nel caso concreto, decideva il Tribunale di Treviso.

 

  • PROVVIGIONI

Secondo il Giudice, la mera circostanza che, in assenza di giustificazione alcuna, la preponente non avesse provveduto ad incassare gli importi relativi alla merce promossa dall’agente, non poteva precludere la maturazione della provvigione trattandosi di affari rimasti ineseguiti per causa imputabile alla preponente.

Non poteva venire in rilievo la circostanza che fosse stata ceduta la licenza per l’utilizzo del marchio. in quanto gli ordini erano stati acquisiti dall’agente prima dell’accordo alla cessione dei contratti.

 

  • INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO

Non essendoci nel caso specifico una giusta causa di risoluzione, il giudice riteneva doveroso liquidare le indennità di fine rapporto.

 

  • INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO

Il giudice accoglieva la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza del recesso ante tempus intimato dalla preponente

Il recesso in parola appariva infatti motivato dal fatto che proprio la preponente non fosse più licenziataria del marchio.

 

Il giudice riteneva che, se astrattamente fosse possibile risolvere un contratto di agenzia a tempo determinato per impossibilità sopravvenuta, tale impossibilità non doveva essere imputabile al soggetto recedente e, nel caso di specie, la cessione del marchio ad altra società appariva una libera scelta della società preponente.

 

L’unica altra ipotesi per cui sarebbe stato legittimo il recesso ante tempus della preponente era quella del recesso per giusta causa, determinato da un grave inadempimento dell’agente ma tale ipotesi non risultava configurabile nel caso di specie.

 

Conseguentemente, parte ricorrente aveva diritto a vedersi risarcito il danno – in termini di lucro cessante – atteso che il recesso non era supportato né da giusta causa né da un’impossibilità sopravvenuta non imputabile alla società recedente.

Ai fini della sua quantificazione il Giudice utilizzava  come base di calcolo la media provvigionale mensile dell’agente in corso di rapporto.

 

Tale media veniva moltiplicata per i mesi residui sino alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato.

Considerando, tuttavia, che il danno risarcibile andava commisurato a quanto la ricorrente avrebbe potuto guadagnare se il contratto fosse giunto a naturale scadenza, il Giudice riduceva equitativamente l’importo in parola, posto che l’agente non avrebbe più dovuto recarsi da potenziali clienti nelle regioni oggetto dell’incarico e non avrebbe sostenuto le relative spese.

Avv. Robazza Federico

 

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