Variazione: di provvigione, di zona, di prodotto

 

Qualora la mandante dovesse sottoporvi della variazioni contrattuali (di prodotto, provvigione, zona) UNILATERALI (ovvero dove non sia richiesta una firma da parte vostra, cosa che vi sconsigliamo in ogni caso di fare senza una valutazione preventiva da parte di un consulente contrattuale), vi ricordiamo che secondo gli Accordi Economici Collettivi :

 

– se la variazione è inferiore al 5%, diventa operativa da subito. L’azienda ha solo il dovere di comunicarla per iscritto;

 

– se la variazione supera il 5% del valore delle provvigioni di vostra competenza dell’anno precedente, allora scattano delle tutele superiori in termini di:

  • preavviso rispetto al momento in cui la mandante può applicare la variazione;
  • possibilità di non accettare la variazione (entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione!) e far così scattare il preavviso di cessazione del rapporto su iniziativa della mandante.

 

Nel caso di variazione oltre il 5%, bisogna fare molta attenzione a quale degli ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI si applicano, perchè il settore INDUSTRIA e quello COMMERCIO prevedono delle specifiche diverse.

Vista la criticità dell’argomento, ricordate di quantificare tempestivamente l’entità della variazione e mettervi in contatto con il vostro consulente contrattuale non appena vi sia data comunicazione di variazione per valutare il vostro caso specifico.

Altro consiglio molto importante  è quello di tenere un’accurata  documentazione di tutte le variazioni intervenute, perché l’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18 mesi (24 mesi per i monomandatari) antecedenti l’ultima variazione, sarà da considerarsi come un’unica variazione ai fini della richiesta del preavviso e della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

Un ulteriore motivo per cui è necessario tenere traccia di tutte le variazioni intervenute in corso di rapporto è per la valutazione dell’effettivo sviluppo della zona da parte dell’agente e  quindi per la determinazione dell’indennità meritocratica: gli effetti delle variazioni vanno infatti infatti neutralizzati non potendo comportare ulteriori oneri per gli agenti!

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