Contratto di agenzia a tempo determinato

Contratto di agenzia a tempo determinato

 

CONTRATTO DI AGENZIA A TEMPO DETERMINATO

 

Quanti risarcimenti del danno nei contratti a tempo determinato!!

 

Una foto del volto di chi ho innanzi !!

Sarebbe questo il modo migliore per spiegare quanto costa la mancata conoscenza dell’immensa differenza che corre tra: il recesso in un contratto di agenzia a tempo determinato ed il recesso in un contratto a tempo indeterminato.

 

Come sappiamo è facoltà delle Parti, all’inizio del loro rapporto, scegliere se dar vita ad un contratto a tempo determinato, ove appunto esse stabiliscono un termine, ovvero a tempo indeterminato.

Qualora si opti per la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato è importante sapere alcune regole che, se ignorate, possono comportare dei problemi anche economici di grande rilievo.

 

Nel contratto a tempo determinato le parti stabiliscono il momento nel quale cesserà di avere efficacia ( ad es.: il 31 dicembre 2018) ed, alla scadenza pattuita, esso si scioglierà automaticamente senza necessità di una specifica comunicazione preventiva salvo che le parti intendano rinnovarlo.

Dunque, nel contratto a tempo determinato non si applica l’istituto del preavviso !!

Regola chiara e tonda stabilita anche nella contrattazione collettiva, ma ahimè spesso ignorata.

 

Posso ragionevolmente ritenere che il 99% dei contratti a termine di chi sta leggendo questo articolo abbia una disposizione di questo tenore:

“il contratto si intende a tempo determinato e scade il 31.12.2018, salvo rinnovo automatico da comunicarsi 3 mesi prima della scadenza pattuita.

Qualora una Parte intenda porre fine al rapporto prima del termine indicato comunicherà all’altra il preavviso stabilito negli Aec o, in sostituzione una indennità così come ivi determinata”.

Sbagliato.

 

La parte che subisce un recesso ( salvo giusta causa o mutuo consenso) prima del termine indicato nel contratto non ha diritto né al preavviso né all’indennità sostitutiva.

Nemmeno se il contratto si è rinnovato decine di volte, quasi a far scordare nei fatti che quell’originario contratto era e rimane a tempo determinato, con tutte le sue regole!  

Chi recede dal contratto a termine prima della scadenza indicata dovrà corrispondere all’altra un risarcimento del danno calcolato sino alla naturale scadenza indicata nel contratto sottoscritto.

 

Concludo con l’esempio di partenza.

Se nel contratto individuale Preponente e Agente hanno stabilito che la scadenza è convenuta il 31 dicembre del prossimo anno e la Preponente tra due mesi decide di cessare il rapporto, l’Agente avrà diritto non al preavviso ( ripeto, inapplicabile !!) ma al risarcimento del danno che verrà calcolato sino al 31 dicembre 2018.

Stessa regola si applica qualora la decisione di “chiudere” il rapporto provenga dall’Agente.

 

Sia dal punto di vista economico che della “libertà” nella circolazione dei rapporti, il contratto a tempo determinato e la sua formulazione corretta in relazione alla cessazione, sono fondamentali al fine di non rimanere “imbrigliati” in un rapporto senza poterne “uscire” se non con esborsi di denaro veramente importanti.

 

In considerazione dell’aumento esponenziale dei contratti di questo tipo che stiamo registrando, il suggerimento è di farlo analizzare da esperti in materia di agenzia. Da esperienza, infatti, dopo aver chiarito alle Parti i pro e i contra di questa scelta, si è sempre arrivati a soluzioni differenti.

 

Il valore aggiunto di un Agente nei confronti di se stesso e nei confronti della Preponente è, in casi come questi, veramente apprezzato ed apprezzabile.

Dott.ssa Zanussi Barbara

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