DECRETO RILANCIO: MISURE PER GLI AGENTI

decreto Rilancio

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.4.7″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO RILANCIO, a sostegno dell’economia italiana colpita dalla crisi economica legata all’epidemia di Covid-19.

Si tratta di oltre 260 articoli suddivisi in 320 pagine che si stima richiederanno più di 98 provvedimenti attuativi per definire procedure e criteri di applicazione.

 

Lo abbiamo analizzato con la massima attenzione e questi sono gli interventi che ad oggi abbiamo ritenuto più rilevanti per gli AGENTI DI COMMERCIO.

 

Continueremo a monitorare giorno dopo giorno la situazione e vi terremo informati sulle evoluzioni.

 

 

[/et_pb_text][et_pb_image _builder_version=”4.4.7″ title_text=”DECRETO RILANCIO” src=”https://www.agentitreviso.it/wp-content/uploads/2020/05/Immagine-22-05-20-alle-15.48.jpeg” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.4.7″]

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

ART. 25 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A CHI: da richiedersi all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica

QUANDO: L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica , che sarà definita con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

PER CHI:  imprese e autonomi con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, con Partita Iva attiva.

CONDIZIONE: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

NB: non necessario questo requisito per  
– i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019
– i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

QUANTO: si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019.

In ogni caso il CONTRIBUTO MINIMO GARANTITO è pari a :

–       1.000 euro per le persone fisiche;
–       2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Art. 24 CANCELLATA IRAP
Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al 2019 ne’ il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al 2020.

Art. 28 AIUTI PER IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI

Credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo per i mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione  del  fatturato  o  dei corrispettivi nel mese di riferimento  di  almeno  il  50%  rispetto allo stesso mese del 2019.

Art. 30 AIUTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE
Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020  è prevista la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le utenze non domestiche  

 
 

 

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

 

Art.84 – BONUS PARTITE IVA
Indennità di 600 euro per il mese di Aprile erogata dall’Inpsautomaticamente ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo. Queste somme non concorrono alla formazione del reddito.

NB: Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità relativa al mese di marzo 2020.

ART.75 – MODIFICHE IN MATERIA DI DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ
Le indennità di cui al Decreto Cura Italia sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. 

 
 

MISURE FISCALI

 

Art.119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Detrazione al 110% per lavori di manutenzione e riqualificazione energetica sostenuti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

 

Art.123 – SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IN MATERIA DI IVA E ACCISA

Cancellate le “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e di quelle in materia di accisa su carburanti.

Art.125 – SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: CREDITO D’IMPOSTA AL 60%

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Art. 126 – PROROGA SCADENZE FISCALI

Entro il 16 settembre 2020 vanno effettuati:

 

  • i pagamenti degli avvisi bonari in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore della norma.

 

  • i versamenti (trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; IVA; contributi previdenziali e assistenziali) sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, con scadenza precedentemente rimandata al 30 giugno.

Condizioni: soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi sotto i 50 milioni;
oppure per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

Il Decreto non si occupa invece dei versamenti in relazione al Modello dei Redditi 2020 per l’anno 2019: la loro scadenza resta al momento al 30 giugno.

 

Quanto sopra per dovere di informazione. Trattandosi di materia fiscale, vi invitiamo a confrontarvi con i Vostri Commercialisti.

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Scegli come condividere

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su whatsapp
Condividi su email