Quando termina un rapporto di agenzia, tra le somme da verificare c’è anche il FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto.
Può però accadere che, dopo la cessazione, l’agente non richieda subito la liquidazione delle somme presenti presso Enasarco. Magari sono trascorsi diversi anni e solo successivamente ci si accorge che il FIRR relativo a un vecchio mandato non è mai stato riscosso.
È ancora possibile richiederlo?
Sì, ma non senza limiti di tempo: il diritto alla liquidazione del FIRR è soggetto a una prescrizione di 10 anni dalla cessazione del rapporto di agenzia.
I 10 anni decorrono dalla cessazione del mandato
Il Regolamento FIRR stabilisce che il diritto alla liquidazione della singola quota è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 del Codice civile.
Il termine decorre dalla cessazione del rapporto di agenzia al quale il FIRR si riferisce.
Questo è un aspetto importante soprattutto per gli agenti che nel corso della propria attività hanno lavorato contemporaneamente con più mandanti.
Come richiedere il FIRR
Una volta cessato il rapporto, l’agente può presentare la richiesta di liquidazione attraverso la propria area riservata inEnasarco.
La cessazione viene normalmente comunicata alla Fondazione dall’azienda mandante; anche l’agente, tuttavia, può effettuare la comunicazione attraverso la propria area riservata.
Per la liquidazione è necessario verificare i dati richiesti dalla procedura, compreso l’IBAN sul quale ricevere il pagamento.
Cosa succede se sono trascorsi quasi 10 anni?
In presenza di un vecchio mandato è importante non aspettare ulteriormente.
La presentazione della domanda di liquidazione del FIRR costituisce un atto idoneo a interrompere la prescrizione, secondo quanto chiarito dalla disciplina Enasarco.
Se quindi ci si accorge di avere una posizione FIRR relativa a un rapporto cessato molti anni prima, è opportuno verificare subito la situazione e la relativa decorrenza.
E se sono già trascorsi 10 anni?
Una volta maturata la prescrizione, la situazione diventa evidentemente più delicata.
Proprio per questo il FIRR non dovrebbe essere considerato una somma che può essere lasciata indefinitamente presso Enasarco: il fatto che l’importo risulti accantonato non significa che il diritto alla sua liquidazione possa essere esercitato senza limiti temporali.
In presenza di rapporti molto risalenti è quindi opportuno verificare puntualmente date, documentazione ed eventuali atti che possano avere avuto effetti sulla prescrizione, evitando conclusioni automatiche.
Attenzione anche al FIRR dell’ultimo anno
Quando termina il mandato c’è un’altra distinzione importante da conoscere.
Le somme FIRR già versate negli anni precedenti sono depositate presso Enasarco e vengono liquidate attraverso la Fondazione.
Il FIRR relativo all’anno solare in cui avviene la cessazione, invece, deve essere corrisposto direttamente dalla mandante all’agente e non viene versato a Enasarco.