Agenti di commercio in regime forfettario: addio alla Certificazione Unica

A partire dall’anno d’imposta 2024, gli agenti di commercio in regime forfettario non riceveranno più la Certificazione Unica (CU) da parte dei sostituti d’imposta per i compensi percepiti. Questa novità, introdotta dal Decreto Legislativo n. 1 del 2024, rientra nel processo di semplificazione previsto dalla riforma fiscale. L’ultima CU inviata sarà quella relativa ai compensi del 2023, trasmessa entro il 18 marzo 2024. Dal 2025, quindi, decade l’obbligo per le aziende e i committenti di emettere CU nei confronti dei forfettari.

Tale cambiamento è stato reso possibile grazie all’obbligo di fatturazione elettronica, ora esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario: l’Agenzia delle Entrate può accedere direttamente ai dati delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), rendendo superflua la CU per finalità fiscali.

Tuttavia, questo comporta un ritorno a un approccio più puntuale da parte dei contribuenti: poiché il regime forfettario si basa sul principio di cassa, il reddito imponibile è costituito esclusivamente dalle fatture effettivamente incassate nell’anno, e non da tutte quelle emesse.

Di conseguenza, diventa fondamentale per gli agenti di commercio forfettari documentare con precisione l’avvenuto incasso di ogni fattura — ad esempio conservando copia del bonifico, estratto conto bancario o altre prove di pagamento. Questo perché, nella pratica, sono frequenti i casi di non allineamento tra l’emissione della fattura e il relativo incasso da parte della mandante. In passato, bastava fare riferimento alla CU rilasciata dalla mandante per conoscere i redditi da dichiarare; ora, invece, è il contribuente a dover ricostruire e giustificare puntualmente gli incassi percepiti.

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